Art. 8 Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia. 1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 puo' accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni: a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attivita' non e' una continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo; b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attivita' non e' una continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo. 2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda. 3. La domanda di cui al comma 2 e' predisposta conformemente alle modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni: a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche, per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce; b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma 1 sono soddisfatti; c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b): 1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 3) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione 24/2011 o dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo. 4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute. 5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica: a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato alla Commissione domanda conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo: 1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4; 2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera c), numero 3), che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 4; b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, che e' determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce. 6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote. 7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
Note all'art. 8: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.