Art. 8 
 
Modalita' per l'assegnazione delle quote di  emissioni  di  cui  alla
  riserva  speciale  a   titolo   gratuito   agli   operatori   aerei
  amministrati dall'Italia. 
 
  1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio
2013 puo' accedere alla riserva speciale determinata con la decisione
di  assegnazione  della  Commissione  europea,  adottata   ai   sensi
dell'articolo 3-sexies, paragrafo  3,  lettera  c),  della  direttiva
2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che  si  trova
in una delle seguenti condizioni: 
  a) inizia ad esercitare un'attivita'  di  trasporto  aereo  di  cui
all'allegato I dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha
trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai  sensi  della
deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione  al
corrispondente periodo di riferimento e la cui attivita' non  e'  una
continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo
esercitata in precedenza da un altro operatore aereo; 
  b) i cui dati relativi alle  tonnellate-chilometro  sono  aumentati
mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno  di  riferimento
per  il  quale  sono   stati   trasmessi   i   dati   relativi   alle
tonnellate-chilometro, ai sensi  della  deliberazione  n.  24/2011  o
dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente  periodo  di
riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e  la
cui attivita' non  e'  una  continuazione  integrale  o  parziale  di
un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da un  altro
operatore aereo. 
  2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che  si  trova  nelle
condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1  e
delle eventuali norme specifiche emanate dalla  Commissione  europea,
ai  sensi  dell'articolo  3-septies,  paragrafo  9,  della  direttiva
2003/87/CE, e che intende  beneficiare  dell'assegnazione,  a  titolo
gratuito, di  quote  di  emissioni  di  cui  alla  riserva  speciale,
presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del  terzo  anno  del
periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda. 
  3. La domanda di cui al comma 2 e' predisposta  conformemente  alle
modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene
almeno le seguenti informazioni: 
  a)  i  dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro,  monitorati   e
verificati conformemente alle disposizioni sulle  verifiche,  per  le
attivita'  di  trasporto  aereo  elencate  nell'allegato   I   svolte
dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile
del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce; 
  b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi  del  comma  1
sono soddisfatti; 
  c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia  di  cui
al comma 1, lettera b): 
  1) l'aumento  percentuale  delle  tonnellate-chilometro  registrato
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di  riferimento  per  il
quale    sono    stati    trasmessi    i    dati    relativi     alle
tonnellate-chilometro, ai sensi  della  deliberazione  n.  24/2011  o
dell'articolo  7,  in  relazione   al   corrispondente   periodo   di
riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 
  2)  l'aumento  in  termini  assoluti  delle   tonnellate-chilometro
registrato  dall'operatore  aereo  in   questione   tra   l'anno   di
riferimento per il quale sono stati trasmessi i  dati  relativi  alle
tonnellate-chilometro, ai sensi  della  deliberazione  n.  24/2011  e
dell'articolo  7,  in  relazione   al   corrispondente   periodo   di
riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 
  3) la quantita', in termini assoluti, eccedente la  percentuale  di
cui al comma 1, lettera b),  delle  tonnellate-chilometro  registrata
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di  riferimento  per  il
quale    sono    stati    trasmessi    i    dati    relativi     alle
tonnellate-chilometro,  ai  sensi  della  deliberazione   24/2011   o
dell'articolo 7,  in  relazione  al  corrispondente  periodo,  ed  il
secondo anno civile di tale periodo. 
  4. Entro sei mesi dal termine per la  presentazione  della  domanda
indicato al comma 2, il  Comitato  previa  verifica,  trasmette  alla
Commissione europea le domande  degli  operatori  aerei  amministrati
dall'Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute. 
  5. Entro tre mesi dalla  data  della  decisione  della  Commissione
europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui  all'articolo
3-septies, paragrafo  5,  della  direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato
calcola e pubblica: 
    a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate  dalla  riserva
speciale a  ciascun  operatore  aereo  per  cui  ha  presentato  alla
Commissione domanda conformemente ai commi 2 e  3.  Tali  quote  sono
calcolate considerando  il  parametro  di  riferimento  di  cui  alla
decisione della Commissione europea sull'assegnazione  della  riserva
speciale  prevista  all'articolo  3-septies,   paragrafo   5,   della
direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo: 
  1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia  di  cui
al   comma   1,   lettera   a),   per   i    dati    relativi    alle
tonnellate-chilometro di cui al comma 3,  lettera  a),  che  figurano
nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4; 
  2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia  di  cui
al comma  1,  lettera  b),  per  l'aumento  in  termini  assoluti  in
tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera c), numero  3),  che
supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella
domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 4; 
    b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo
amministrato dall'Italia per ogni anno, che e' determinata  dividendo
la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero
di anni civili interi rimanenti nel periodo,  cui  l'assegnazione  si
riferisce. 
  6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore  aereo
amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), non supera il
milione di quote. 
  7. Le eventuali  quote  contenute  nella  riserva  speciale  e  non
assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per la direttiva 2003/87/CE si  veda  nelle  note  alle
          premesse.