Art. 9 
 
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni  a  titolo  gratuito
            agli operatori aerei amministrati dall'Italia 
 
  1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio  il  1°  gennaio
2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della
Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3,  della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica: 
  a) la quantita'  totale  di  quote  da  assegnare  per  il  periodo
interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo
7,    comma    3,    calcolata    moltiplicando    i    dati    sulle
tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il  parametro  di
riferimento di cui alla pertinente decisione  di  assegnazione  della
Commissione europea  prevista  all'articolo  3-sexies,  paragrafo  3,
della direttiva 2003/87/CE; 
  b) le quote da assegnare a  ciascun  operatore  aereo  amministrato
dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantita'  totale
di quote relative al periodo  interessato,  calcolata  come  indicato
alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono  il  periodo
nel quale l'operatore aereo in questione svolge una  delle  attivita'
di trasporto aereo elencate all'allegato I. 
  2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31  dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013,  il  Comitato
rilascia, entro il 28 febbraio di  ogni  anno,  a  ciascun  operatore
aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono  state
assegnate per quell'anno con  deliberazione  adottata  ai  sensi  del
decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216,   e   successive
modificazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle  quote
di  emissione  all'operatore   aereo   amministrato   dall'Italia   e
all'amministratore del registro di cui all'articolo 28. 
  3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio  il  1°  gennaio
2013 il Comitato rilascia, entro il  28  febbraio  di  ogni  anno,  a
ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero  di  quote
che gli sono state assegnate per  quell'anno  a  norma  del  presente
articolo e dell'articolo 8, ove  applicabile.  Il  predetto  Comitato
comunica il rilascio delle quote  di  emissione  all'operatore  aereo
amministrato dall'Italia e all'amministratore  del  registro  di  cui
all'articolo 28. 
  4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31  dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013,  i  piani  di
monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' di cui alla  deliberazione
n.   24/2011,   valgono   quali   piani   di    monitoraggio    delle
tonnellate-chilometro di cui all'articolo 7, comma 1. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per la direttiva 2003/87/CE si  veda  nelle  note  alle
          premesse.