Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
  materia di versamento di tributi locali 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 16, comma 7, 
      - al  secondo  periodo,  le  parole:  "31  gennaio  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente  a
quello di riferimento"; 
      - dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono
pari  agli  importi  indicati  nell'allegato   3-bis   del   presente
decreto."; 
    b) dopo  l'allegato  3,  e'  inserito  l'allegato  3-bis  di  cui
all'allegato 3 al presente decreto. 
  2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto
dall'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
operano le seguenti disposizioni: 
    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche
nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni
prima della data di versamento; 
    b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e
comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  gia'
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso  per  gli
stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a
titolo di TARES, per l'anno 2013; 
    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato
e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  soluzione  unitamente
all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale  di
cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
    d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo  14
del decreto-legge n. 201 del 2011; 
    e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012, n. 228,  le  parole:  "890,5  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro"; 
    f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di
cui alla lettera c); 
    g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione
del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
  3. All'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Sono  escluse  dalla
tassazione, ad eccezione  delle  aree  scoperte  operative,  le  aree
scoperte pertinenziali o accessorie a  locali  tassabili  e  le  aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del  codice  civile  che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.". 
  4. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni  dalla  data"  sono
sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello"; 
    b) il  comma  13-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "13-bis.  A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti  dell'imposta
municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti
dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  sentita
l'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia
delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di
pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   informatico.   Il
versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  eseguito  sulla  base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di
ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  maggio  dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima  rata
pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base
dell'aliquota  e  della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno
precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto
articolo 9 e' eseguito, a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a  effettuare
l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso
anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16
novembre, si  applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  maggio
dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  per
l'anno precedente.".