Art. 4 
 
Inconferibilita'  di   incarichi   nelle   amministrazioni   statali,
  regionali e locali  a  soggetti  provenienti  da  enti  di  diritto
  privato regolati o finanziati 
 
  1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto  incarichi
e  ricoperto  cariche  in  enti  di  diritto  privato  o   finanziati
dall'amministrazione o dall'ente pubblico che  conferisce  l'incarico
ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali,  se  queste
sono regolate, finanziate o comunque retribuite  dall'amministrazione
o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: 
    a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni
statali, regionali e locali; 
    b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico,  di  livello
nazionale, regionale e locale; 
    c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti  pubblici  che  siano  relativi
allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita  i
poteri di regolazione e finanziamento.