Art. 16 
 
 
  Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione 
 
  1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma  4,  del
decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.  178,  e'  effettuata  dal
Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  con  proprio
provvedimento. 
  2. I docenti incaricati  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  del
decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178,  sono  scelti  tra
dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche,   professori   o   docenti
universitari,  magistrati  ordinari,  amministrativi   e   contabili,
avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra  esperti
di comprovata professionalita', anche stranieri. 
  3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica  e
scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di
docenti   interni   in   qualita'    di    coordinatori    di    area
didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori  di
area e il relativo compenso sono stabiliti  dal  Presidente,  secondo
quanto previsto nelle delibere di cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo'  essere
superiore a cinque. 
  4.  A  ciascuna  sede  distaccata  della  Scuola  e'  preposto   un
responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio  presso  la
Scuola, il cui incarico e'  conferito  dal  dirigente  amministrativo
sentito il Presidente. 
  5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento
per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata  ed  il
regolare andamento dell'attivita' gestionale e  didattico  formativa,
in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le
materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, comma 4, e  10,
          quest'ultimo come  modificato  dal  presente  decreto,  del
          citato decreto legislativo n. 178 del 2009: 
              «Art. 9 (Responsabili di settore). - (Omissis). 
              4.  La  durata  degli  incarichi  dei  responsabili  di
          settore e' stabilita dal Presidente,  per  un  periodo  non
          superiore a due anni rinnovabili.». 
              «Art. 10 (I docenti della scuola). (In  vigore  dal  29
          dicembre 2009) 
              1. I docenti a tempo pieno della Scuola  sono  nominati
          dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in  numero
          non superiore a trenta, con propria  delibera,  secondo  la
          procedura di cui all'art. 15, per un periodo non  superiore
          a due anni rinnovabile. Essi  sono  scelti  tra  professori
          universitari,  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche  e
          private, magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,
          avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri
          soggetti,  anche  stranieri,  in  possesso  di  elevata   e
          comprovata qualificazione  professionale,  secondo  criteri
          oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui
          all'art. 15. Per l'espletamento dei  suddetti  incarichi  i
          docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando
          o   aspettativa   dalle   rispettive   amministrazioni   di
          appartenenza. 
              2. I docenti a tempo pieno della Scuola,  in  posizione
          di  comando,  aspettativa  o  fuori  ruolo,  per  il  tempo
          dell'incarico  conservano  il  trattamento   economico   in
          godimento. 
              3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati,
          anche temporaneamente, di attivita' di insegnamento e  puo'
          conferire  a   persone   di   comprovata   professionalita'
          incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi. 
              4. (Abrogato). 
              5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4  sono
          conferiti   dal   Presidente,    sentiti    il    Dirigente
          amministrativo  e  i  responsabili  di  settore,   con   le
          modalita' stabilite nelle delibere di nomina.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 15 del citato
          decreto legislativo n. 178 del 2009,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 12 (Sede centrale e sedi distaccate della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione). (In  vigore  dal
          29 dicembre 2009) 
              1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola
          possono  svolgersi  presso   sedi   distaccate.   Le   sedi
          distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la
          soppressione di una sede distaccata avvengono  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a
          tale fine delegato. 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. (Abrogato).». 
              «Art.  15  (Organizzazione  interna,  funzionamento   e
          regolamento contabile e finanziario). -  1.  Il  Presidente
          definisce con proprie  delibere,  sentito  il  Comitato  di
          gestione e, per quanto  di  sua  competenza,  il  Dirigente
          amministrativo, l'organizzazione  interna  della  Scuola  e
          detta le disposizioni occorrenti per il suo  funzionamento.
          Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalita' di
          attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11. 
              2. Le delibere di cui al comma  1  sono  approvate  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  a  tale
          fine delegato. 
              3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese
          per il proprio funzionamento e  per  la  realizzazione  dei
          progetti didattici da essa gestiti nei limiti  delle  somme
          stanziate  dal  bilancio  dello  Stato,  trasferite   dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate  che
          affluiscono direttamente sul conto  di  tesoreria  speciale
          per l'attivita' resa in convenzione e con  oneri  a  carico
          dei  committenti  ai  sensi  dell'art.  16.  I  fondi  sono
          utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale. 
              4.  Il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile di cui all'art.  2  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  286,  sugli  atti  comportanti  spesa  e'
          esercitato  dall'Ufficio  bilancio   e   ragioneria   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione  e
          l'innovazione, a  tale  fine  delegato,  e'  approvato,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente   decreto,   il   regolamento   contabile   e
          finanziario della Scuola.».