Art. 16 Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione 1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e' effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento. 2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti di comprovata professionalita', anche stranieri. 3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di docenti interni in qualita' di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo' essere superiore a cinque. 4. A ciascuna sede distaccata della Scuola e' preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico e' conferito dal dirigente amministrativo sentito il Presidente. 5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attivita' gestionale e didattico formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 9, comma 4, e 10, quest'ultimo come modificato dal presente decreto, del citato decreto legislativo n. 178 del 2009: «Art. 9 (Responsabili di settore). - (Omissis). 4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.». «Art. 10 (I docenti della scuola). (In vigore dal 29 dicembre 2009) 1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'art. 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento. 3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attivita' di insegnamento e puo' conferire a persone di comprovata professionalita' incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi. 4. (Abrogato). 5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Dirigente amministrativo e i responsabili di settore, con le modalita' stabilite nelle delibere di nomina.». - Si riporta il testo degli articoli 12 e 15 del citato decreto legislativo n. 178 del 2009, come modificati dal presente decreto: «Art. 12 (Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione). (In vigore dal 29 dicembre 2009) 1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. (Abrogato).». «Art. 15 (Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario). - 1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalita' di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11. 2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato. 3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attivita' resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale. 4. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e' esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, e' approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.».