Art. 21 
 
     (Differimento operativita' garanzia globale di esecuzione) 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.
119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.