Art. 22 
 
        (Misure per l'aumento della produttivita' nei porti) 
 
  1. All'articolo  5-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  "Nei  siti  oggetto  di
interventi" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle  aree  portuali  e
marino costiere poste in siti" e il quarto periodo e' sostituito  dal
seguente: "Il decreto di approvazione del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro  trenta
giorni  dalla  suddetta  trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture  di
contenimento  non  comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio   della
Valutazione d'impatto ambientale dei  Piani  regolatori  portuali  di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei  provvedimenti
della Commissione di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del  progetto  alla
valutazione di impatto ambientale"; 
  b) al comma 2, lettera a), le parole: "analoghe al  fondo  naturale
con riferimento al sito di prelievo e" sono soppresse; 
  c) al comma 2, lettera c), le parole "con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 6" sono soppresse; 
  d) al comma 6, le parole: "sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  definisce  con  proprio  decreto   le
modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche  al
fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e  marino
costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale"  sono
sostituite dalle seguenti:  "adotta  con  proprio  decreto  le  norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo". 
  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle  autorita'
portuali e' consentito di stabilire variazioni in  diminuzione,  fino
all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio  e  portuale,  cosi'  come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28  maggio  2009,  n.  107,  nonche'  variazioni  in
aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio  della  misura  delle
tasse medesime.  L'utilizzo  delle  entrate  rinvenienti  dalla  loro
autonomia impositiva e  tariffaria,  nonche'  la  compensazione,  con
riduzioni  di  spese  correnti,  sono  adeguatamente  esposti   nelle
relazioni di bilancio di previsione e nel  rendiconto  generale.  Nei
casi in  cui  le  autorita'  portuali  si  avvalgano  della  predetta
facolta' di riduzione della tassa di ancoraggio in  misura  superiore
al settanta per cento,  e'  esclusa  la  possibilita'  di  pagare  il
tributo con la modalita' dell'abbonamento annuale.  Il  collegio  dei
revisori  dei  conti  attesta  la  compatibilita'  finanziaria  delle
operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma
1, dopo le parole: "nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti"
sono aggiunte le seguenti: "e gli investimenti necessari  alla  messa
in sicurezza, alla manutenzione e alla  riqualificazione  strutturale
degli ambiti portuali" e le parole: "di 70  milioni  di  euro  annui"
sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro annui".