Art. 24 
 
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  188,  ed  alla
                     legge 3 luglio 2009, n. 99) 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole:  "d'intesa",  sono  sostituite  dalla
seguente: "sentita" e le parole: "e' stabilito il canone dovuto" sono
sostituite dalle seguenti:  "approva  la  proposta  del  gestore  per
l'individuazione del canone dovuto"; 
  b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  "11.  Con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  sono
definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e  le
procedure per l'assegnazione della capacita' di cui  all'articolo  27
del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi  di
cui all'articolo 20 del presente decreto, non  ricompresi  in  quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche'
le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.". 
  2. Al fine di completare l'adeguamento  della  normativa  nazionale
agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del
decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  dopo  il  comma  4,  e'
aggiunto il seguente: 
  "4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti
commi   del   presente   articolo   deve   fornire   la   trasparente
rappresentazione  delle  attivita'  di  servizio   pubblico   e   dei
corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.". 
  3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al  mercato  nei
segmenti di trasporto nazionale a media e lunga  percorrenza  nonche'
al fine di  integrare  il  recepimento  della  direttiva  2007/58/CE,
all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: "diritto di far salire e  scendere"  sono
sostituite dalle seguenti "diritto di far salire o scendere"; 
  b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis.  L'autorita'  competente,  qualora   venga   accertata   la
compromissione dell'equilibrio economico del  contratto  di  servizio
pubblico,  puo'  richiedere  all'impresa  ferroviaria  oggetto  della
procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti
e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non
puo'  comunque  eccedere  quanto  necessario  per  coprire  i   costi
originati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio,  inclusa  la
componente di  remunerazione  del  capitale  investito  prevista  nei
contratti di servizio.  Nel  caso  in  cui  le  imprese  ferroviarie,
interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi  1  e  2,
provvedano al pagamento dei sopra indicati  diritti  alla  competente
autorita', non sono piu' soggette alle limitazioni sul far  salire  o
scendere le persone fintanto che non si incorra  in  nuove  ulteriori
compromissioni dei contratti di  servizio  pubblico  sulle  relazioni
interessate. 
  4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti  e
dalle limitazioni conseguenti qualora il  modello  di  esercizio  sia
tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e
i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori  a
quelli dei servizi a committenza pubblica.".