Art. 11 (Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti) 1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter le parole "1° luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2013"; b) il comma 1-quater e' abrogato. 2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e' pari a 4,1 milioni di euro. 3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2. 4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento 5. E' autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo e' versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. 6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00» . 7. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' abrogato. 8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' sostituito dal seguente: «Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione e' concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.». 9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, cosi' come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attivita' di rimozione delle stesse per: a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni gia' interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria; b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonche' da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni. 10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente: a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento; b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnera' ad applicare le medesime condizioni economiche alle attivita' di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9. 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'ordinanza n. 83 del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza. 12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 3-ter (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale) 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» 13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, n. 41831, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania. 14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e' erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruita' della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2012, nonche' alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania. 15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, e' disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti. 16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole "ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134". 17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni. 18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento. 19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e' aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. 21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. 22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter e' inserito il seguente: «Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. 2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. 3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. 5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.". 23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: " 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.".