Art. 12 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21, pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede: a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22; d) quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228; e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Universita'; g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.