Art. 12 Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati. 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato; b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo indicato dal donante; c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo; d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita' mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.