Art. 13 
 
Disposizioni  urgenti  per   assicurare   l'efficace   e   tempestivo
  svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura  e
  per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
  il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 
  1. Allo scopo di assicurare  il  regolare,  efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per le finanze dello  Stato,  del  Consiglio  superiore  per  i  beni
culturali   e    paesaggistici,    nonche'    di    altri    Comitati
tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e  nominati  con
decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 operano  senza  oneri  a  carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali  spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali  categorie  di  spese  e  comunque  nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per  le  medesime  spese.  Ai  componenti  dei   suddetti   organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.