Art. 11 
 
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
  relativa  all'accordo  sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro
  della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL. 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  n),  dopo  le   parole:
«qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio»  sono  inserite  le
seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di  cui
agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»; 
    b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto
dei  principi  generali  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che  consentano  di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e  3.  Tali  deroghe  debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi  2
e 3, nonche' consentire  la  fruizione  di  periodi  di  riposo  piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano  a  bordo  di
navi impiegate in viaggi di  breve  durata.  Le  deroghe  di  cui  al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi  di
riposo piu' frequenti o  piu'  lunghi  o  la  concessione  di  riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie  o  condizioni  di
impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato». 
  2. I contratti collettivi stipulati a  decorrere  dal  24  novembre
2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo  11,  comma
7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della  presente  legge,  devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo  11,
comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Qualora  l'autorizzazione  non  venga
richiesta, ovvero non  venga  concessa,  le  clausole  dei  contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe  di  cui  al  primo
periodo, perdono efficacia. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  degli  articoli  3  e  11   del   decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Disposizioni  volte  al
          corretto recepimento della  direttiva  1999/63/CE  relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare. Caso EU pilot n.  3852/12/EMPL);  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O.;  come
          modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a)  nave:  qualsiasi  costruzione  adibita   per   fini
          commerciali, al trasporto marittimo di merci o  passeggeri,
          alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; 
              b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia  stata
          impostata, o che si trovava ad  un  equivalente  stadio  di
          costruzione, alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto o successivamente ad esso; 
              c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; 
              d) unita'  veloci:  unita'  cosi'  come  definite  alla
          regola 1 del capitolo X  della  Convenzione  internazionale
          SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale  per  le
          unita' veloci (International Code of Safety for High  Speed
          - HSC Code); 
              e)  piattaforme  mobili:  destinate  al   servizio   di
          perforazione  del  fondo  marino  per  la  ricerca   e   lo
          sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; 
              f) regime di sospensione  temporanea  di  bandiera:  il
          periodo di tempo nel quale, ai  sensi  di  quanto  previsto
          dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.  234,
          la nave o unita' mercantile  e'  autorizzata  a  dismettere
          temporaneamente la bandiera; 
              g)  Ministero:  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione - Dipartimento della navigazione  marittima  ed
          interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e  per
          vie d'acqua interne; 
              h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero
          dei  trasporti  e  della  navigazione  e,  all'estero,   le
          autorita' consolari; 
              i)  organi  di  vigilanza:  l'Autorita'  marittima,  le
          Aziende Unita' sanitarie locali e  gli  Uffici  di  sanita'
          marittima; 
              l)    armatore:    il    responsabile    dell'esercizio
          dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario  della
          nave,  ovvero  il  titolare  del  rapporto  di  lavoro  con
          l'equipaggio; 
              m) medico competente: medico in  possesso  di  uno  dei
          titoli  indicati  all'art.  2,  lettera  d)   del   decreto
          legislativo 19  settembre  1994,  n.  626  come  sostituito
          dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; 
              n)  lavoratore  marittimo:  qualsiasi  persona  facente
          parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria  della
          gente di mare di cui di cui agli articoli 114, lettera  a),
          e 115 del codice della navigazione, che svolge, a qualsiasi
          titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave
          o unita' mercantile o di una nave da pesca; 
              o)   personale   adibito   a   servizi    generali    e
          complementari: personale  imbarcato  a  bordo  non  facente
          parte  ne'  dell'equipaggio  ne'  dei  passeggeri   e   non
          impiegato per i servizi di bordo; 
              p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a  bordo
          di  una  unita'  mercantile  o  da  pesca  frequentati  dal
          lavoratore marittimo; 
              q) locali di lavoro: sono  tutti  i  locali  di  bordo,
          chiusi  o  all'aperto,  in  cui  i   lavoratori   marittimi
          esplicano normalmente la  propria  attivita'  lavorativa  a
          bordo e nei quali sono presenti macchinari di  propulsione,
          caldaie,  apparati  ausiliari,  generatori   e   macchinari
          elettrici,  apparati  di  controllo   o   comando,   locali
          destinati al carico, depositi, officine; 
              r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per
          le cucine e locali annessi, i locali destinati  ai  presidi
          sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli
          e locali deposito; 
              s) locali alloggio: comprendono  le  cabine,  i  locali
          mensa, i locali di ritrovo, i  locali  adibiti  ai  servizi
          igienici, i locali destinati agli uffici. 
              "Art.  11  (Orario  di  lavoro  a  bordo   delle   navi
          mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate  al
          comma  2,  l'orario  normale  di  lavoro   del   lavoratore
          marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su  una
          durata di 8 ore giornaliere, con  un  giorno  di  riposo  a
          settimana e riposo nei giorni festivi. 
              2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
          a bordo delle navi sono cosi' stabiliti: 
              a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non  deve
          essere superiore a: 
              1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 
              2) 72 ore su un periodo di sette giorni; 
              ovvero 
              b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere
          inferiore a: 
              1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 
              2) 77 ore su un periodo di sette giorni. 
              3. Le ore di riposo possono  essere  ripartite  in  non
          piu' di due periodi distinti, uno dei quali  dovra'  essere
          almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
          periodi consecutivi di riposo non  dovra'  superare  le  14
          ore. 
              4. Gli  appelli,  le  esercitazioni  antincendio  e  di
          salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti  e
          normative nazionali e da  convenzioni  internazionali  sono
          svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
          periodi  di  riposo  del   lavoratore   e   non   provocare
          affaticamento. 
              5. Nelle situazioni in cui il lavoratore  marittimo  si
          trovi in disponibilita' alle chiamate,  dovra'  beneficiare
          di un adeguato periodo compensativo di  riposo  qualora  il
          normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
          lavoro. 
              6. I periodi di riposo  per  il  personale  di  guardia
          impiegato  a  bordo  delle  navi  mercantili  sono   quelli
          stabiliti all'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque  salve  le
          misure minime di cui al comma 3. 
              7. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, tenuto conto dei  principi  generali  di  tutela
          della salute e sicurezza dei lavoratori,  puo'  autorizzare
          contratti collettivi che consentano di derogare  ai  limiti
          fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura
          del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi  2  e
          3, nonche' consentire la fruizione  di  periodi  di  riposo
          piu' frequenti o piu' lunghi o  la  concessione  di  riposi
          compensativi  per  i  lavoratori  marittimi  addetti   alla
          guardia o che operano a bordo di navi impiegate  in  viaggi
          di breve durata.  Le  deroghe  di  cui  al  presente  comma
          possono altresi'  prevedere  la  fruizione  di  periodi  di
          riposo piu' frequenti o piu' lunghi  o  la  concessione  di
          riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o
          condizioni di impiego  della  nave  su  cui  il  lavoratore
          marittimo e' imbarcato. 
              8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a  18  anni
          non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
          in orario notturno. Ai  fini  di  questa  disposizione  per
          «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno  9
          ore consecutive, che comprenda in  ogni  caso  l'intervallo
          dalle ore 24 alle ore 5 del mattino. 
              9. A bordo di tutte  le  navi  mercantili  e  da  pesca
          nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
          redatta in  lingua  italiana  ed  in  lingua  inglese,  una
          tabella conforme al  modello  di  cui  all'allegato  2  del
          presente  decreto  con  l'organizzazione  del  servizio  di
          bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: 
              a) l'orario del servizio in navigazione e del  servizio
          in porto; nonche' 
              b) il numero massimo di  ore  di  lavoro  o  il  numero
          minimo di ore di riposo  previste  ai  sensi  del  presente
          decreto o dai contratti collettivi in vigore. 
              10. Una copia del  contratto  collettivo  e  una  copia
          delle norme nazionali devono essere conservate a  bordo  di
          tutte  le  navi  mercantili  e   da   pesca   nazionali   a
          disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
          di vigilanza. 
              11. Il comandante della nave ha il diritto  di  esigere
          dai  lavoratori  marittimi  le  necessarie  prestazioni  di
          lavoro, anche sospendendo il programma di ore di  lavoro  e
          di ore  di  riposo  e  sino  al  ripristino  delle  normali
          condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti: 
              a)  la  sicurezza  della  navigazione  in  relazione  a
          situazioni di emergenza per le persone  imbarcate,  per  il
          carico trasportato e per la stessa nave; 
              b) le operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili
          o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare. 
              12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
          la normale  condizione  di  navigazione,  il  coordinamento
          della  nave  deve  far  si'  che  i  lavoratori  marittimi,
          impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di
          riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.".