Art. 11 Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio. 2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze. 4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio. 5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: "13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."; c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".