Art. 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione) 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e' istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorita' di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare: a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle politiche di coesione; c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione. 3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione: a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici; c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale; d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresi' forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unita' di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attivita' strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il direttore generale scelto tra personalita' di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalita' di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuita' della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020. 11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalita' di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. 12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validita' dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarita' delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate. 14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilita' di posti a valere sulle facolta' assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.