Art. 21
(Formazione specialistica dei medici)
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle
seguenti: «della commissione»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove
e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di
graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed e'
determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a
partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni,".