Art. 21 
 
                (Formazione specialistica dei medici) 
 
  1. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono  sostituite  dalle
seguenti: «della commissione»; 
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove
   e'  formata  una  graduatoria  nazionale  in  base  alla  quale  i
   vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelte,  in  ordine  di
   graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo
   757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  2. All'articolo 39, comma 3,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,  le  parole   "ed   e'
determinato  annualmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e,  a
partire dall'anno  accademico  2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
anni,".