Art. 22
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)
1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti
dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca formulata sulla
base di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato
dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in
sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro
anni.»;
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono
sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina".
2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del
Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76
del 2010.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno
dalla formulazione della proposta".
4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le
nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un
nuovo comitato di selezione.