Art. 23
(Finanziamento degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita', fatta
eccezione per quelli".
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca
finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e
considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto,
per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del
fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della
qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono
disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del
Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e
che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla
programmazione degli enti.".