Art. 24 
 
                  (Personale degli enti di ricerca) 
 
  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica  e
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato  ad
assumere,  nel  quinquennio  2014-2018,  complessive  200  unita'  di
personale ricercatore, tecnologo  e  di  supporto  alla  ricerca,  in
scaglioni annuali di 40  unita'  di  personale,  nel  limite  di  una
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno  2014,  4
milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno
2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018. 
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell'organico strettamente  necessarie  sono  disposti  ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre
2009,  n.   213,   con   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  favorevole  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Per il periodo dal  2014  al  2018,  il  fabbisogno  finanziario
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV),
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  articolo
1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. 
  4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo  comma  1,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  2009,  n.   213   possono   procedere   al
reclutamento per i profili di ricercatore  e  tecnologo,  nei  limiti
delle facolta'  assunzionali,  senza  il  previo  espletamento  delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.