Art. 25 
 
           (Disposizioni tributarie in materia di accisa) 
 
  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione  e  sui  consumi  e  le   relative   sanzioni   penali   e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: 
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; 
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; 
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 
  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al  comma  3
del presente articolo. 
  3. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
a) a decorrere dal l° gennaio 2014: 
  birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; 
  prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; 
  alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. 
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: 
  birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 
  prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; 
  alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."