Art. 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per
le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la
registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.