Art. 27
(Norme finanziarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata
di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal
comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno
2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a
473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni
di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e
a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 25 e 26;
b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868
milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di
parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, programma "Iniziative per lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo
studio" della missione "Istruzione scolastica";
d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati
all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui
all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311,
iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione
"Istruzione universitaria";
e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte
corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma "Sistema
universitario e formazione post-universitaria" della missione
"Istruzione universitaria";
f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di
euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6
milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.