Art. 8 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, dall'articolo 5, commi 1 e
4 e dall'articolo 6, pari complessivamente  a  euro  265.801.614  per
l'anno 2013, si provvede: 
    a)    quanto    a    euro    66.387.523    mediante     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b)    quanto    a    euro    154.650.000    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    c) quanto a euro 5.700.000 mediante riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri; 
    d)  quanto  a  euro  39.064.091  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma l l, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono  state
versate  all'entrata  e  non  ancora  riassegnate  al  fondo  di  cui
all'articolo l, comma 1240, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.
Tali somme restano acquisite all'entrata del  bilancio  dello  Stato.
Nelle more dell'accertamento  dei  predetti  versamenti  in  entrata,
l'importo di  39.064.091  milioni  di  euro  e'  accantonato  e  reso
indisponibile, in termini di competenza e  cassa,  nell'ambito  delle
spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre
2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti  di  entrata,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al  disaccantonamento
ovvero alla riduzione delle  risorse  necessarie  per  assicurare  la
copertura di cui alla presente lettera d). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.