Art. 7 
 
 
                    Disposizione di coordinamento 
 
  1. Gli ulteriori  incrementi  delle  aliquote  di  accisa  previsti
dall'articolo  15,  comma  2,   lettere   e-bis)   ed   e-ter),   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle  aliquote  di
accisa di cui  all'Allegato  I  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo
25, del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128;  tali  ulteriori
incrementi  sono   stabiliti   con   determinazione   del   Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei  Monopoli  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2013 ed  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito
internet della medesima Agenzia.