Art. 13 
 
 
                    Raccolte telefoniche di fondi 
 
  1.  La  raccolta  di  fondi  per   campagne   che   promuovano   la
partecipazione  alla  vita  politica  sia  attraverso  SMS  o   altre
applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia  fissa
attraverso una chiamata in fonia,  e'  disciplinata  da  un  apposito
codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a
fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado  di
gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni.  Tale  raccolta  di  fondi  costituisce
erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai
soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati
dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo  sono  esclusi
dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.