Art. 15 
 
 
               Indipendenza degli organismi e sigilli 
 
  1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui
all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la
funzione di verificazione periodica e quella di  riparazione  mentre,
nel caso  in  cui  detto  organismo  rispetta  i  criteri  minimi  di
indipendenza  di  cui  all'appendice  A,  puo'   eseguire   solo   la
verificazione periodica. 
  2. Nei casi  in  cui  l'organismo  esercita  anche  l'attivita'  di
riparazione, la funzione di  verificazione  periodica  e'  svolta  in
maniera  distinta  ed  indipendente  da  quella  di  riparazione;  il
responsabile della verificazione periodica dipende  direttamente  dal
legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo. 
  3. I sigilli applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori  di
calore in sede di verificazione  periodica  da  parte  dell'organismo
incaricato al fine  di  ripristinare  quelli  rimossi  a  seguito  di
riparazione o per altra qualsiasi causa  gia'  posti  a  salvaguardia
dell'inaccessibilita'  agli  organi  interni  e  dei  dispositivi  di
taratura,  sono  equivalenti  a  quelli   apposti   dagli   organismi
notificati  o  dal  fabbricante  in  sede   di   accertamento   della
conformita'. 
  4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei  casi
in cui svolge contestualmente anche le funzioni di  riparazione,  da'
evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.