Art. 15 Indipendenza degli organismi e sigilli 1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, puo' eseguire solo la verificazione periodica. 2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo. 3. I sigilli applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformita'. 4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.