Art. 16 Modalita' di segnalazione 1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene: a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e' stata accettata; b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica; c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione; d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche; f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate; g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni. 2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza. 3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica. 4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione. 5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.