Art. 16 
 
 
                      Modalita' di segnalazione 
 
  1.  Gli  organismi  interessati   presentano   apposita   Scia   ad
Unioncamere che, per gli  accertamenti,  si  avvale  di  norma  della
Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno
la sede operativa dell'attivita' di verificazione, anche  sulla  base
delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva
dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia
contiene: 
  a)  copia  del  certificato  di  accreditamento   o   dichiarazione
dell'organismo  nazionale  di  accreditamento  che  la   domanda   di
accreditamento e' stata accettata; 
  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di
contatori sui quali effettua la verificazione periodica; 
  c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale  per
l'esecuzione della verificazione; 
  d)  la  dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il
responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; 
  e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche; 
  f)  l'impegno  a  conservare  per  almeno  5   anni   copia   della
documentazione,  anche  su  supporto  informatico,   comprovante   le
operazioni di verificazione  periodica  effettuate  con  le  relative
registrazioni dei risultati positivi o negativi  delle  verificazioni
periodiche effettuate; 
  g) documentazione relativa alle procedure  tecniche  ed  istruzioni
con particolare riferimento  a  quelle  relative  alla  verificazione
periodica ed alla gestione dei campioni. 
  2. L'Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  segnalazione
provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire  nel
logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta
presentazione della segnalazione ed il nome  del  responsabile  della
verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto   numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha  la  sede
legale e da tale sigla  separato  da  una  stella,  iscritti  in  una
circonferenza. 
  3.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che
utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che  al  distacco  si
distruggono,  ai  fini  della  riparazione  e   della   verificazione
periodica. 
  4.  I  costi  relativi  agli   accertamenti   ed   alla   vigilanza
sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico  dell'organismo
che ha presentato la segnalazione. 
  5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.