Art. 17 Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela 1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita', salvo che, ove cio' sia possibile, l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere puo' intervenire solo: a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990; b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta', false e mendaci. 3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata nonche', l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. 4. Le verifiche gia' programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un altro organismo dal titolare del contatore dell'acqua e di calore entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione di tale inibizione.
Note all'art. 17: - Si trascrive di seguito il testo vigente degli articoli 21-quinquies e 21- octies della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico. 1-ter. (Comma abrogato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).». «Art. 21-octies (Annullabilita' del provvedimento). - 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.». - Per l'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 2.