Art. 17 
 
 
Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela 
 
  1. L'Unioncamere  entro  60  giorni  procede  alla  verifica  della
segnalazione e delle  dichiarazioni  e  certificazioni  poste  a  suo
corredo, e, in  caso  di  verificata  assenza  dei  requisiti  e  dei
presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita',  salvo
che, ove cio'  sia  possibile,  l'organismo  interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine fissato da Unioncamere  stessa,  in  ogni  caso  non
inferiore a trenta giorni. 
  2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere
puo' intervenire solo: 
  a) mediante provvedimenti in autotutela  ai  sensi  degli  articoli
21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990; 
  b) mediante procedura interdittiva di  cui  al  primo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990  se  sono  state
rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione  e
dell'atto di notorieta', false e mendaci. 
  3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e'  adottato,  sentito
l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione
adottata nonche', l'indicazione del termine e  dell'organo  cui  deve
essere presentato l'eventuale ricorso. 
  4.  Le  verifiche  gia'  programmate  con  l'organismo  oggetto  di
provvedimenti di inibizione della prosecuzione  dell'attivita'  o  di
autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un
altro organismo dal titolare del contatore  dell'acqua  e  di  calore
entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione  di
tale inibizione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si  trascrive  di  seguito  il  testo  vigente  degli
          articoli 21-quinquies e 21- octies della  citata  legge  n.
          241 del 1990: 
              «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
          sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero  nel  caso
          di  mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova
          valutazione   dell'interesse   pubblico   originario,    il
          provvedimento amministrativo  ad  efficacia  durevole  puo'
          essere revocato da parte  dell'organo  che  lo  ha  emanato
          ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre  ulteriori  effetti.   Se   la   revoca   comporta
          pregiudizi in danno dei soggetti direttamente  interessati,
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  provvedere  al   loro
          indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter. (Comma abrogato  dal  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35).». 
              «Art. 21-octies (Annullabilita' del  provvedimento).  -
          1. E' annullabile il provvedimento amministrativo  adottato
          in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o  da
          incompetenza. 
              2. Non e'  annullabile  il  provvedimento  adottato  in
          violazione di norme sul procedimento o  sulla  forma  degli
          atti qualora, per la natura  vincolata  del  provvedimento,
          sia palese che il suo  contenuto  dispositivo  non  avrebbe
          potuto essere diverso da quello in  concreto  adottato.  Il
          provvedimento amministrativo non  e'  comunque  annullabile
          per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento
          qualora  l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che  il
          contenuto  del  provvedimento  non  avrebbe  potuto  essere
          diverso da quello in concreto adottato.». 
              - Per l'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990,  si
          vedano le note all'art. 2.