Art. 18 Obbligo di registrazione e di comunicazione 1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell'acqua e di calore; b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio, se diverso dal precedente; c) tipo del contatore; d) marca, modello e categoria, del contatore; e) numero di serie del contatore; f) portata permanente per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i contatori di calore; g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; h) specifica dell'eventuale uso temporaneo; l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo; o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.