Art. 18 
 
 
             Obbligo di registrazione e di comunicazione 
 
  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente,  entro  sette  giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna
delle  province  in  cui  essi   hanno   effettuato   operazioni   di
verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo
degli strumenti verificati con i seguenti elementi: 
  a) nome, indirizzo  ed  eventuale  partita  IVA  del  titolare  del
contatore dell'acqua e di calore; 
  b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio, se diverso dal
precedente; 
  c) tipo del contatore; 
  d) marca, modello e categoria, del contatore; 
  e) numero di serie del contatore; 
  f) portata permanente per i contatori dell'acqua e  valore  massimo
di portata del  liquido  di  trasmissione  di  calore  consentito  in
permanenza, ai fini del corretto funzionamento del  contatore  per  i
contatori di calore; 
  g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore; 
  h) specifica dell'eventuale uso temporaneo; 
  l) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della
verificazione; 
  m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; 
  n) eventuali anomalie riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato
esito negativo; 
  o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 
  2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul
quale riporta, in ordine cronologico, le richieste  di  verificazione
periodica pervenute, la loro  data  di  esecuzione  con  il  relativo
esito.