Art. 19 Vigilanza sugli organismi 1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 2. Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facolta' di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili nello specifico rispetto di quanto gia' verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore. 3. La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi sugli strumenti in servizio, e' svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. 5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere. 6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.