Art. 19 
 
 
                      Vigilanza sugli organismi 
 
  1.  L'organismo  nazionale  di  accreditamento  esegue  la  propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in  conformita'
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 
  2. Unioncamere, in  qualita'  di  ente  incaricato  di  gestire  il
procedimento che consente agli organismi di operare, ha  la  facolta'
di effettuare controlli, purche' non sovrapponibili  nello  specifico
rispetto di  quanto  gia'  verificato  e  documentato  dall'organismo
nazionale di accreditamento in merito alla conformita' alla norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17020,  salvo  i  casi  in  cui  si  ritenga  comunque
necessaria una verifica ulteriore. 
  3. La vigilanza  sulle  verificazioni  effettuate  dagli  organismi
sugli strumenti in servizio, e'  svolta  dalla  Camera  di  commercio
competente per territorio, fino  all'1%  degli  strumenti  verificati
dagli organismi computati su base  annuale.  I  mezzi  e  le  risorse
necessari alla verifica sono messi a  disposizione  della  Camera  di
commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
il laboratorio comunica  alla  Camera  di  commercio  competente  per
territorio il piano di lavoro e gli utenti  presso  cui  effettua  la
verificazione  periodica  con  un  anticipo  di   almeno   5   giorni
lavorativi. 
  5. I risultati  delle  operazioni  di  vigilanza  effettuate  dalle
Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere. 
  6. Le Camere di commercio esercitano funzioni  di  vigilanza  sulla
corretta applicazione delle norme del presente decreto.