Art. 11 Liquidazione dell'attivo 1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia di preventiva acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza e dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione. 2. Entro il 30 novembre di ogni anno il commissario liquidatore comunica all'IVASS il programma di attivita' da realizzare nel corso dell'anno successivo, che includa le azioni di recupero crediti da intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non ritiene possibile l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma di attivita' e' corredato dal parere motivato del comitato di sorveglianza. 3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo e' comunicato all'IVASS la prima volta entro sei mesi dall'apertura della procedura e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno.