Art. 11 
 
                      Liquidazione dell'attivo 
 
  1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge
e quelle previste dal presente Regolamento in materia  di  preventiva
acquisizione del parere  motivato  del  comitato  di  sorveglianza  e
dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla
presente sezione. 
  2. Entro il 30 novembre di ogni  anno  il  commissario  liquidatore
comunica all'IVASS il programma di attivita' da realizzare nel  corso
dell'anno successivo, che includa le azioni di  recupero  crediti  da
intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non  ritiene  possibile
l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma  di
attivita'  e'  corredato  dal  parere  motivato   del   comitato   di
sorveglianza. 
  3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di  entrata
in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo
e' comunicato all'IVASS la prima volta entro sei  mesi  dall'apertura
della procedura e successivamente entro il  30  novembre  di  ciascun
anno.