Art. 12
Vendite di immobili
1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle
operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per
quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa
necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la
celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo
utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il
commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in
vendita immobili concessi in locazione.
2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente
nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli
immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli
studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.
3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di
richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.
4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da
parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore
dell'immobile sulla base di stime giurate effettuate da parte di
operatori esperti o dalla CONSAP.
In luogo delle predette valutazioni l'IVASS potra' richiedere la
stima o il parere di congruita' direttamente all'Agenzia
dell'Entrate. In tal caso rimangono a carico della liquidazione i
costi della stima.
Nel caso non siano stati svolti esperimenti di gara nel triennio
precedente alla data in cui viene richiesta all'IVASS
l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo di perizia con
data anteriore di tre anni rispetto a quella dell'istanza di
autorizzazione alla vendita, il commissario liquidatore richiede
l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore
ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'IVASS per la
vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre anni, ne
indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.
5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate mediante gara
dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il
relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di
cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il
commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda
apportarvi modifiche, ne illustra adeguatamente le motivazioni
nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS.
6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato
di sorveglianza, e' allegato alla istanza di autorizzazione
all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione
sulla stampa.
7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario
liquidatore ne da' immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni
dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica
l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto dal
notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicita'
sostenute.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate.
9. Dopo l'espletamento di una gara andata deserta potra' essere
conferito apposito incarico per la durata di 3 o 6 mesi ad una
primaria societa' di mediazione immobiliare sulla base del prezzo
dell'asta andata deserta. Alla societa' di mediazione potranno essere
riconosciute provvigioni nella misura massima del 3%. Le eventuali
provvigioni a carico dell'acquirente non potranno mai superare la
medesima percentuale del 3%.