Art. 12 Vendite di immobili 1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione. 2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati. 3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile. 4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore dell'immobile sulla base di stime giurate effettuate da parte di operatori esperti o dalla CONSAP. In luogo delle predette valutazioni l'IVASS potra' richiedere la stima o il parere di congruita' direttamente all'Agenzia dell'Entrate. In tal caso rimangono a carico della liquidazione i costi della stima. Nel caso non siano stati svolti esperimenti di gara nel triennio precedente alla data in cui viene richiesta all'IVASS l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo di perizia con data anteriore di tre anni rispetto a quella dell'istanza di autorizzazione alla vendita, il commissario liquidatore richiede l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'IVASS per la vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre anni, ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza. 5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate mediante gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda apportarvi modifiche, ne illustra adeguatamente le motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS. 6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato di sorveglianza, e' allegato alla istanza di autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione sulla stampa. 7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne da' immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto dal notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicita' sostenute. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate. 9. Dopo l'espletamento di una gara andata deserta potra' essere conferito apposito incarico per la durata di 3 o 6 mesi ad una primaria societa' di mediazione immobiliare sulla base del prezzo dell'asta andata deserta. Alla societa' di mediazione potranno essere riconosciute provvigioni nella misura massima del 3%. Le eventuali provvigioni a carico dell'acquirente non potranno mai superare la medesima percentuale del 3%.