Art. 12 
 
                         Vendite di immobili 
 
  1. Il  commissario  liquidatore  provvede  con  sollecitudine  alle
operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per
quelli  non  concessi  in  locazione,  e  promuove  ogni   iniziativa
necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano  la
celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo  in  tempo
utile alla  disdetta  degli  eventuali  contratti  di  locazione.  Il
commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in
vendita immobili concessi in locazione. 
  2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva  ed  efficiente
nello  svolgimento  degli  adempimenti  amministrativi  inerenti  gli
immobili, inclusa la sollecitazione  dell'opera  dei  notai  o  degli
studi tecnico-professionali eventualmente incaricati. 
  3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di
richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile. 
  4. Le vendite immobiliari sono effettuate  previa  acquisizione  da
parte del commissario liquidatore di perizie  aggiornate  sul  valore
dell'immobile sulla base di stime  giurate  effettuate  da  parte  di
operatori esperti o dalla CONSAP. 
  In luogo delle predette valutazioni l'IVASS  potra'  richiedere  la
stima  o   il   parere   di   congruita'   direttamente   all'Agenzia
dell'Entrate. In tal caso rimangono a  carico  della  liquidazione  i
costi della stima. 
  Nel caso non siano stati svolti esperimenti di  gara  nel  triennio
precedente   alla   data   in   cui   viene    richiesta    all'IVASS
l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo  di  perizia  con
data  anteriore  di  tre  anni  rispetto  a  quella  dell'istanza  di
autorizzazione alla  vendita,  il  commissario  liquidatore  richiede
l'aggiornamento  della  stima.  Qualora  il  commissario  liquidatore
ritenga comunque di  richiedere  l'autorizzazione  all'IVASS  per  la
vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre  anni,  ne
indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza. 
  5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate  mediante  gara
dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete.  Il
relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di
cui all'allegato 2 al  presente  Regolamento.  Nel  caso  in  cui  il
commissario  liquidatore,  ricorrendo  specifiche  esigenze,  intenda
apportarvi  modifiche,  ne  illustra  adeguatamente  le   motivazioni
nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS. 
  6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del  comitato
di  sorveglianza,  e'  allegato  alla   istanza   di   autorizzazione
all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di  pubblicazione
sulla stampa. 
  7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario
liquidatore ne da' immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni
dalla conclusione dell'asta il commissario  liquidatore  ne  comunica
l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto  dal
notaio designato ed indicando l'importo delle  spese  di  pubblicita'
sostenute. 
  8. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate. 
  9. Dopo l'espletamento di una gara  andata  deserta  potra'  essere
conferito apposito incarico per la durata  di  3  o  6  mesi  ad  una
primaria societa' di mediazione immobiliare  sulla  base  del  prezzo
dell'asta andata deserta. Alla societa' di mediazione potranno essere
riconosciute provvigioni nella misura massima del  3%.  Le  eventuali
provvigioni a carico dell'acquirente non  potranno  mai  superare  la
medesima percentuale del 3%.