Art. 13 Pubblicita' delle vendite immobiliari 1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su siti web specializzati e/o sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite immobiliari. 2. La pubblicita' d'asta e' effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicita' devono essere adeguati nella forma e nelle modalita', avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprieta' di una o piu' liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono privilegiate forme di pubblicita' cumulative, tramite inserzione in un unico annuncio di piu' cespiti. 3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli immobili da alienare. 4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base degli elementi contenuti nel bando di gara depositato presso il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi: a) elementi essenziali dell'immobile oggetto dell'asta (ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano); b) prezzo base; c) data, luogo e nominativo del notaio che curera' l'esecuzione dell'asta; d) precisazione che per le modalita' di vendita e per le piu' dettagliate condizioni di partecipazione all'asta faccia testo il bando di gara; e) giorni in cui l'immobile puo' essere visionato anche previo appuntamento; f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.