Art. 13
Pubblicita' delle vendite immobiliari
1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono
pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su siti web
specializzati e/o sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui
quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su
giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi
appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite
immobiliari.
2. La pubblicita' d'asta e' effettuata almeno quarantacinque giorni
prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicita'
devono essere adeguati nella forma e nelle modalita', avuto riguardo
al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso
di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario
liquidatore con riferimento ad immobili di proprieta' di una o piu'
liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono
privilegiate forme di pubblicita' cumulative, tramite inserzione in
un unico annuncio di piu' cespiti.
3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti
interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla
formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli
immobili da alienare.
4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base
degli elementi contenuti nel bando di gara depositato presso il
notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:
a) elementi essenziali dell'immobile oggetto dell'asta
(ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano);
b) prezzo base;
c) data, luogo e nominativo del notaio che curera' l'esecuzione
dell'asta;
d) precisazione che per le modalita' di vendita e per le piu'
dettagliate condizioni di partecipazione all'asta faccia testo il
bando di gara;
e) giorni in cui l'immobile puo' essere visionato anche previo
appuntamento;
f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.