Art. 14 Vendite di titoli e di quote di societa' controllate 1. La vendita dei titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e' sottoposta al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il valore di mercato o di perizia sia superiore a 50.000 euro, all'autorizzazione dell'IVASS. Ai fini della vendita, il liquidatore assume come riferimento i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia. 2. La vendita di quote di societa' controllate e' di norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.