Art. 14 
 
        Vendite di titoli e di quote di societa' controllate 
 
  1.  La  vendita  dei  titoli  acquistati  dall'impresa  prima   del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e' sottoposta  al
parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il
valore  di  mercato  o  di  perizia  sia  superiore  a  50.000  euro,
all'autorizzazione dell'IVASS. 
  Ai fini della vendita, il liquidatore  assume  come  riferimento  i
valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da
apposita perizia. 
  2. La  vendita  di  quote  di  societa'  controllate  e'  di  norma
effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.