Art. 15 
 
                       Vendite di beni mobili 
 
  1.  La  vendita  di  singoli  beni  mobili  e'  soggetta  a  parere
preventivo motivato del comitato di  sorveglianza  nel  caso  in  cui
siano di valore stimato superiore a 15.000  euro.  Se  il  valore  e'
superiore a 50.000 euro o nel  caso  di  beni  mobili  in  blocco  la
vendita e' sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS. 
  2. Ai fini della vendita, il commissario  liquidatore  utilizza  di
norma forme di pubblicita' gratuite o, comunque, di  costo  contenuto
rispetto al  valore  dei  beni  da  vendere.  Dopo  aver  inutilmente
esperito  due  tentativi  di  vendita  pubblicizzati  con  le   forme
indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al
20% del valore stimato dei  beni,  il  commissario  liquidatore  puo'
ricorrere nell'ordine: 
    a) alle trattative  private  sulla  base  dell'ultimo  prezzo  di
vendita; 
    b) alla cessione al migliore offerente; 
    c)  in  caso  di  beni  privi  di  concreto  valore  commerciale,
all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.