Art. 15
Vendite di beni mobili
1. La vendita di singoli beni mobili e' soggetta a parere
preventivo motivato del comitato di sorveglianza nel caso in cui
siano di valore stimato superiore a 15.000 euro. Se il valore e'
superiore a 50.000 euro o nel caso di beni mobili in blocco la
vendita e' sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.
2. Ai fini della vendita, il commissario liquidatore utilizza di
norma forme di pubblicita' gratuite o, comunque, di costo contenuto
rispetto al valore dei beni da vendere. Dopo aver inutilmente
esperito due tentativi di vendita pubblicizzati con le forme
indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al
20% del valore stimato dei beni, il commissario liquidatore puo'
ricorrere nell'ordine:
a) alle trattative private sulla base dell'ultimo prezzo di
vendita;
b) alla cessione al migliore offerente;
c) in caso di beni privi di concreto valore commerciale,
all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.