Art. 16 Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare 1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento, ove di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare superiore a detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione dell'IVASS. 2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.