Art. 16
Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare
1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12 settembre 2007,
n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa
acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza, ad
eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento, ove
di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare superiore a
detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di
sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione
dell'IVASS.
2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18
e 19.