Art. 16 
 
          Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare 
 
  1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo  9  gennaio
2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12  settembre  2007,
n. 169, sono posti  in  essere  dal  commissario  liquidatore  previa
acquisizione del parere motivato del  comitato  di  sorveglianza,  ad
eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento,  ove
di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare  superiore  a
detto limite, o in presenza del  parere  contrario  del  comitato  di
sorveglianza, il commissario  liquidatore  richiede  l'autorizzazione
dell'IVASS. 
  2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18
e 19.