Art. 17
Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti
1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito
dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero
dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione
creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai
fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del
credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico del
debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in
rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito
stesso rapportato con i costi da sostenere per il suo recupero,
l'eventuale maturazione della prescrizione del credito,
l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche.
2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del
credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione
ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il
debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS la corresponsione di
somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario
liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a
concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei
confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.
4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo
esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore puo'
procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti,
senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente
gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze di
cui al comma primo, accerti l'impossibilita' di recuperare,
totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non
conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il
recupero stesso.
5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata
affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del
credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto
conto di quanto previsto al comma primo, dopo aver acquisito il
parere motivato del legale medesimo.
6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua
riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun
valore legale di remissione nei confronti del debitore.