Art. 17 
 
             Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti 
 
  1. Il commissario liquidatore provvede  con  sollecitudine,  subito
dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero
dei  crediti  dell'impresa.  In  relazione   a   ciascuna   posizione
creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione  giudiziaria  ed  ai
fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della  riduzione  del
credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico  del
debitore, la consistenza del patrimonio escutibile  del  debitore  in
rapporto al  credito  della  liquidazione,  l'ammontare  del  credito
stesso rapportato con i costi  da  sostenere  per  il  suo  recupero,
l'eventuale   maturazione    della    prescrizione    del    credito,
l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche. 
  2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia  o  riduzione  del
credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione
ove possibile, totale o parziale,  con  i  crediti  per  i  quali  il
debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo. 
  3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS  la  corresponsione  di
somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti,  il  commissario
liquidatore  provvede  a  trattenere  i  relativi  importi   sino   a
concorrenza  dell'eventuale  credito  complessivamente  vantato   nei
confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo. 
  4. Nel caso in cui la liquidazione sia in  possesso  di  un  titolo
esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore  puo'
procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei  crediti,
senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente
gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze  di
cui  al  comma  primo,  accerti   l'impossibilita'   di   recuperare,
totalmente o parzialmente, il credito  vantato  ovvero  giudichi  non
conveniente per la  procedura,  in  termini  di  costi  e  tempi,  il
recupero stesso. 
  5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del  credito  sia  stata
affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e  la  riduzione  del
credito sono posti in  essere  dal  commissario  liquidatore,  tenuto
conto di quanto previsto al  comma  primo,  dopo  aver  acquisito  il
parere motivato del legale medesimo. 
  6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la  sua
riduzione, nei casi di cui al  presente  articolo,  non  hanno  alcun
valore legale di remissione nei confronti del debitore.