Art. 17 Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti 1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito stesso rapportato con i costi da sostenere per il suo recupero, l'eventuale maturazione della prescrizione del credito, l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche. 2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo. 3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS la corresponsione di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo. 4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore puo' procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma primo, accerti l'impossibilita' di recuperare, totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il recupero stesso. 5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto conto di quanto previsto al comma primo, dopo aver acquisito il parere motivato del legale medesimo. 6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.