Art. 18
Transazioni
1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione e'
effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione
economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto
in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e
dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal
debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari
ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e
del loro possibile esito.
2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo
transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le
quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario
liquidatore, senza attendere la definizione di tutti i singoli
sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro chiusura in via
transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti
professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le
riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed
eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento
della liquidita'. La riduzione delle riserve puo' essere consentita
dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di
sorveglianza. L'autorizzazione dell'IVASS e' necessaria per le
operazioni di importo superiore a 50.000 euro.
4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata
affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il commissario
effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.