Art. 18 
 
                             Transazioni 
 
  1.  L'eventuale  transazione  del  credito  della  liquidazione  e'
effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione
economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da  questi  offerto
in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e
dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente  proposto  dal
debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi  necessari
ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e
del loro possibile esito. 
  2.  Il  commissario  liquidatore,  nella  definizione  dell'accordo
transattivo, tiene conto, ove possibile, anche  delle  somme  per  le
quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo. 
  3.  Nel  caso  di  trattati  di  riassicurazione   il   commissario
liquidatore, senza  attendere  la  definizione  di  tutti  i  singoli
sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro  chiusura  in  via
transattiva,  anche  avvalendosi   della   consulenza   di   soggetti
professionalmente  qualificati,  addebitando  al  riassicuratore   le
riserve  sinistri,  opportunamente  valutate   dalla   procedura   ed
eventualmente ridotte per tener  conto  dell'immediato  conseguimento
della liquidita'. La riduzione delle riserve puo'  essere  consentita
dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di
sorveglianza.  L'autorizzazione  dell'IVASS  e'  necessaria  per   le
operazioni di importo superiore a 50.000 euro. 
  4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del  credito  sia  stata
affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il  commissario
effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.