Art. 18 Transazioni 1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione e' effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito. 2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo. 3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario liquidatore, senza attendere la definizione di tutti i singoli sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro chiusura in via transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento della liquidita'. La riduzione delle riserve puo' essere consentita dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. L'autorizzazione dell'IVASS e' necessaria per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro. 4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.