Art. 19 Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche 1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, puo' rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo. 2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario liquidatore, intervenuto il provvedimento dell'IVASS che autorizza la Conservatoria dei Registri Immobiliari alla cancellazione, puo' rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sempreche' tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottostante siano state adempiute. 3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa o di annotazioni a margine a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono disposte con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e l'avvenuto incasso del relativo prezzo. 4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del commissario liquidatore.