Art. 19
Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche
1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati
dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i
quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore
dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato
interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per
l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, puo' rilasciare
l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.
2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della
compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della
massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di
provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario liquidatore,
intervenuto il provvedimento dell'IVASS che autorizza la
Conservatoria dei Registri Immobiliari alla cancellazione, puo'
rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo
tempo iscritta sempreche' tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto sottostante siano state adempiute.
3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa o di
annotazioni a margine a favore della massa degli assicurati e dei
terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o
dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono
disposte con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del
commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e
l'avvenuto incasso del relativo prezzo.
4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi
compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore della
massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di
provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione e'
disposta con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del
commissario liquidatore.