Art. 19 
 
         Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche 
 
  1. In relazione ai contratti di vendita  di  immobili  perfezionati
dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione  coatta,  per  i
quali il compratore abbia rilasciato  garanzia  ipotecaria  a  favore
dell'impresa  stessa,  il  commissario  liquidatore,  ove  sia  stato
interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per
l'esercizio  di  eventuali  azioni   revocatorie,   puo'   rilasciare
l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo. 
  2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a  favore  della
compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore  della
massa degli assicurati  e  dei  terzi  aventi  diritto  in  forza  di
provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario  liquidatore,
intervenuto   il   provvedimento   dell'IVASS   che   autorizza    la
Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  alla  cancellazione,  puo'
rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione  dell'ipoteca  a  suo
tempo  iscritta  sempreche'  tutte  le  obbligazioni  derivanti   dal
contratto sottostante siano state adempiute. 
  3. Nel caso di ipoteca  iscritta  su  immobili  dell'impresa  o  di
annotazioni a margine a favore della massa  degli  assicurati  e  dei
terzi  aventi  diritto  in  forza  di  provvedimento  ministeriale  o
dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e  riduzione  sono
disposte con provvedimento dell'Autorita'  su  istanza  motivata  del
commissario liquidatore presentata dopo la  vendita  dell'immobile  e
l'avvenuto incasso del relativo prezzo. 
  4. Nel caso di vincoli iscritti su beni  mobili  dell'impresa,  ivi
compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore  della
massa degli assicurati  e  dei  terzi  aventi  diritto  in  forza  di
provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione e'
disposta con provvedimento dell'Autorita'  su  istanza  motivata  del
commissario liquidatore.