Art. 10 
 
 
      Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, 
            nonche' limiti alla contribuzione volontaria 
 
  1. A decorrere dall'anno 2014,  i  partiti  politici  iscritti  nel
registro di cui all'art. 4(( , ad  esclusione  dei  partiti  che  non
hanno piu'  una  rappresentanza  in  Parlamento,  ))  possono  essere
ammessi, a richiesta: 
    a) al finanziamento privato in regime fiscale  agevolato  di  cui
all'art. 11, qualora  abbiano  conseguito  nell'ultima  consultazione
elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche
ove integrato con il nome di  un  candidato,  alle  elezioni  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,  dei
membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  o  in  uno  dei
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
ovvero abbiano presentato  nella  medesima  consultazione  elettorale
candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo  del
Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province
autonome, o in almeno una circoscrizione per  l'elezione  dei  membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    b) alla ripartizione annuale delle risorse di  cui  all'art.  12,
qualora  abbiano  conseguito  nell'ultima  consultazione   elettorale
almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per
il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati  o
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
  2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui
gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche  i  partiti  politici
iscritti nel registro di cui all'art. 4: 
    (( a) cui dichiari di fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare
costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; 
    b)  che  abbiano  depositato   congiuntamente   il   contrassegno
elettorale e  partecipato  in  forma  aggregata  a  una  competizione
elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati
o di candidati comuni in  occasione  del  rinnovo  del  Senato  della
Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del
Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  riportando   almeno   un
candidato eletto, sempre  che  si  tratti  di  partiti  politici  che
risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4 prima della data di
deposito del contrassegno. 
  3.  I  partiti  politici   presentano   apposita   richiesta   alla
Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il
quale richiedono l'accesso ai benefici.  La  Commissione  esamina  la
richiesta e la respinge  o  la  accoglie,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora  i  partiti  politici
risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in
una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  2  e   ottemperino   alle
disposizioni previste dal presente decreto, la  Commissione  provvede
alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro  di
cui all'art. 4 e, non oltre  i  dieci  giorni  successivi,  trasmette
l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle
entrate per gli adempimenti di cui all'art. 12, comma 2, del presente
decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il  termine  di  cui  al
primo periodo e' fissato al decimo giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
la Commissione provvede  all'iscrizione  dei  partiti  in  una  o  in
entrambe le sezioni del registro di cui all'art. 4 non oltre i  dieci
giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di  cui
al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2. )) 
  4.  La  richiesta  deve  essere  corredata  di  una   dichiarazione
attestante  la  sussistenza  dei  requisiti  ed  e'  presentata   dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito. 
  5.  Alle  dichiarazioni  previste  dal  comma  4  si  applicano  le
disposizioni  dell'art.  76  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  6. La Commissione disciplina e  rende  note  le  modalita'  per  la
presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione
della  documentazione  relativa  alla   sussistenza   dei   requisiti
prescritti. 
  7. ((  Ciascuna  persona  fisica  non  puo'  effettuare  erogazioni
liberali in denaro o comunque  corrispondere  contributi  in  beni  o
servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per
interposta persona o per il tramite di  societa'  controllate,  fatta
eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito
politico per un valore  complessivamente  superiore  a  100.000  euro
annui. 
  7-bis. Le erogazioni liberali di  cui  al  presente  articolo  sono
consentite a condizione che il versamento delle  somme  sia  eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi  di
pagamento previsti dall'art. 23  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita'  idonee  a  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione  soggettiva
e reddituale  del  suo  autore  e  a  consentire  all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono  essere
stabilite con  regolamento  da  adottare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. )) 
  8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono  effettuare
erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi  in
beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in
favore dei partiti politici per un valore complessivamente  superiore
in ciascun anno a (( euro 100.000 )). Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di
cui  al  presente  comma  ai  gruppi  di  societa'  e  alle  societa'
controllate e collegate di cui all'art. 2359 del  codice  civile.  Il
divieto di cui al presente comma non  si  applica  in  ogni  caso  in
relazione  ai  trasferimenti  di  denaro  o  di  natura  patrimoniale
effettuati tra (( partiti o movimenti politici )). 
  9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai  pagamenti
effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a  fideiussioni  e
ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse  in  favore
dei partiti politici. In luogo di quanto disposto  dal  comma  12,  i
soggetti che in una annualita' abbiano  erogato,  in  adempimento  di
obbligazioni contrattuali connesse alle  predette  garanzie,  importi
eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non  possono  corrispondere,
negli esercizi successivi a quello della predetta  erogazione,  alcun
contributo in denaro, beni o servizi in favore del  medesimo  partito
politico fino a concorrenza  di  quanto  versato  in  eccedenza,  ne'
concedere, nel medesimo periodo e  a  favore  del  medesimo  partito,
alcuna ulteriore garanzia reale o  personale.  Nei  casi  di  cui  al
periodo precedente,  le  risorse  eventualmente  spettanti  ai  sensi
dell'art. 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti  eccedenti
per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8  sono  ridotte
sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi. 
  10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si  applicano  con  riferimento
alle erogazioni effettuate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I predetti divieti non si  applicano  in
ogni caso in relazione alle fideiussioni  o  ad  altre  tipologie  di
garanzia reale o personale concesse, prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino  alla
scadenza e nei limiti degli  obblighi  contrattuali  risultanti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 11. (Soppresso). )) 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio
1974, n. 195, e successive modificazioni, a  chiunque  corrisponda  o
riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti  di  cui  ai
commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la  sanzione
amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute
in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi  commi.
Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non
puo' accedere ai benefici di cui all'art. 12 del presente decreto per
un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  76,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          (Regolamento recante norme sullo  scomputo  dei  versamenti
          delle  ritenute  alla  fonte,  effettuati  a   fronte   dei
          versamenti  successivi,  e  sulla   semplificazione   degli
          adempimenti  dei  sostituti  di  imposta   che   effettuano
          ritenute alla  fonte  su  redditi  di  lavoro  autonomo  di
          ammontare non significativo): 
              "Art. 76 (L). Norme penali 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23, del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              "Art. 23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante) 
              1. I contribuenti possono mettere a disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.". 
              - Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 17,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 5, comma 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati." 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2  maggio
          1974, n. 195 (Contributo dello Stato al  finanziamento  dei
          partiti politici): 
              "Art. 7. Sono vietati i finanziamenti o  i  contributi,
          sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte
          di organi della pubblica amministrazione di enti  pubblici,
          di  societa'  con  partecipazione  di   capitale   pubblico
          superiore al 20 per cento  o  di  societa'  controllate  da
          queste ultime, ferma restando la loro natura  privatistica,
          a    favore    di    partiti    o    loro     articolazioni
          politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto
          di cui al precedente periodo si applica anche alle societa'
          con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al
          20 per cento, nonche' alle societa' controllate  da  queste
          ultime,  ove  tale  partecipazione  assicuri  comunque   al
          soggetto pubblico il controllo della societa' Sono  vietati
          altresi' i finanziamenti o  i  contributi  sotto  qualsiasi
          forma  diretta  o  indiretta,  da  parte  di  societa'  non
          comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore
          di partiti o loro  articolazioni  politico-organizzative  o
          gruppi  parlamentari,  salvo  che  tali   finanziamenti   o
          contributi  siano  stati  deliberati  dall'organo   sociale
          competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che
          non siano comunque vietati dalla legge. 
          Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione  dei
          divieti previsti nei commi precedenti, ovvero,  trattandosi
          delle societa' di cui  al  secondo  comma,  senza  che  sia
          intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza
          che  il  contributo  o   il   finanziamento   siano   stati
          regolarmente iscritti nel bilancio della  societa'  stessa,
          e' punito, per cio' solo, con la reclusione da 6 mesi  a  4
          anni e con la multa fino al triplo delle somme  versate  in
          violazione della presente legge. ".