Art. 11 
 
 
           Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro 
                    in favore di partiti politici 
 
  1. (( A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in  denaro
effettuate dalle persone  fisiche  in  favore  dei  partiti  politici
iscritti nella prima sezione del  registro  di  cui  all'art.  4  del
presente decreto  sono  ammesse  a  detrazione  per  oneri,  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del  presente
articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche
alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici
di partiti effettuate prima  dell'iscrizione  al  registro  ai  sensi
dell'art. 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi  dell'art.  10,  a
condizione che entro la fine dell'esercizio  tali  partiti  risultino
iscritti al registro e ammessi ai benefici. 
  2. Dall'imposta lorda  sul  reddito  si  detrae  un  importo  delle
erogazioni liberali di cui al comma 1,  pari  al  26  per  cento  per
importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. 
  3. (Soppresso). 
  4. (Soppresso). 
  4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in  denaro
effettuate a  favore  di  partiti  politici,  esclusivamente  tramite
bonifico  bancario  o  postale  e  tracciabili  secondo  la   vigente
normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. (Soppresso). )) 
  6. A decorrere dall'anno 2014, ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', disciplinata dal testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino
a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo  pari  al
26  per  cento  dell'onere  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate in favore dei partiti politici  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo per importi compresi (( tra 30 euro e  30.000  euro
annui )), limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo  testo  unico,  diversi  dagli
enti nei quali vi sia una partecipazione  pubblica  o  i  cui  titoli
siano negoziati in mercati  regolamentati  italiani  o  esteri  ((  ,
nonche' dalle  societa'  ed  enti  che  controllano,  direttamente  o
indirettamente, tali soggetti, ovvero  ne  sono  controllati  o  sono
controllati dalla stessa societa' o ente  che  controlla  i  soggetti
medesimi, nonche' dalle societa' concessionarie dello Stato o di enti
pubblici, per la durata del rapporto di concessione. )) 
  7. Le detrazioni di cui al  presente  articolo  sono  consentite  a
condizione che il versamento delle  erogazioni  liberali  di  cui  ai
commi 1 e 6 sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale  ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'art.  23  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  o  secondo  ulteriori
modalita' idonee a  garantire  la  tracciabilita'  dell'operazione  e
l'esatta   identificazione   del   suo   autore   e   a    consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con regolamento da emanare  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  (( 8. (Soppresso). )) 
  9.   Alle   minori   entrate   derivanti,   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in  27,4  milioni  di
euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei  risparmi  che
si  rendono  disponibili  per  effetto  delle   disposizioni   recate
dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
  10. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori
entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso  in  cui  si  verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui  all'art.
11, comma 3, lettera l), della citata  legge  n.  196  del  2009,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto,
alla riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria
delle  minori  entrate  risultanti  dall'attivita'  di  monitoraggio,
dell'importo delle risorse disponibili  iscritte  nel  fondo  di  cui
all'art. 12, comma 4, del presente decreto,  mediante  corrispondente
rideterminazione della quota  del  due  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche  da  destinare  a  favore  dei  partiti
politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo del presente comma. 
  11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10  risulti  un  onere
inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse  di  cui  all'art.
12, comma  4,  sono  integrate  di  un  importo  corrispondente  alla
differenza tra l'onere indicato al comma 9  e  quello  effettivamente
sostenuto  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  come
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  dell'art.  15,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 , abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo delle lettere a) e b) del comma 1
          dell'art. 73 del citato decreto n. 917 del 1986: 
              "1.  Sono  soggetti  all'imposta  sul   reddito   delle
          societa': 
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato ; 
                b)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              "Art. 23. Pagamento con mezzi diversi dal contante 
              1. I contribuenti possono mettere a disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.". 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'art.  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.". 
              - Si riporta il testo della  lettera  l)  del  comma  3
          dell'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009: 
          "l)  norme  recanti   misure   correttive   degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;".