(( Art. 11-bis 
 
 
    Modifica dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, 
                 in materia di applicazione dell'IMU 
 
  1. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
  «i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73,  comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili  posseduti
da partiti politici, che restano  comunque  assoggettati  all'imposta
indipendentemente dalla destinazione d'uso  dell'immobile,  destinati
esclusivamente allo svolgimento  con  modalita'  non  commerciali  di
attivita'  assistenziali,  previdenziali,   sanitarie,   di   ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),  della  legge
20 maggio 1985, n. 222.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo della  lettera  i)  del  comma  1
          dell'art. 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504 (Riordino della  finanza  degli  enti  territoriali,  a
          norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              "1. Sono esenti dall'imposta: 
                a)-h) (Omissis); 
                i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui  all'art.  16,  lettera  a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222.".