Art. 12 
 
 
              Destinazione volontaria del due per mille 
           dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 
 
  (( 1. A decorrere dall'anno finanziario 2014,  con  riferimento  al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare  il
due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
a favore di un partito politico iscritto nella  seconda  sezione  del
registro di cui all'art. 4. 
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite  esclusivamente
sulla base delle  scelte  effettuate  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  ovvero  da  quelli   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto  trasmesso
all'Agenzia delle  entrate  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del
presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un  solo
partito politico cui destinare il due per mille. 
  2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei
commi  precedenti  dai   contribuenti   che   hanno   presentato   le
dichiarazioni dei redditi entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  o
comunque  nel  diverso   termine   annualmente   stabilito   per   la
presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  31  maggio
1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli  esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di una scheda recante l'elenco  dei  soggetti  aventi  diritto,  sono
corrisposte ai partiti a titolo di acconto  entro  il  successivo  31
agosto, comunque entro un limite complessivo pari  al  40  per  cento
della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4.  Entro
il successivo 31 dicembre sono  corrisposte  ai  partiti  le  risorse
destinate  dai  contribuenti   sulla   base   del   complesso   delle
dichiarazioni presentate entro gli  ordinari  termini  di  legge,  al
netto di quanto versato ai medesimi a  titolo  di  acconto.  Ai  fini
della ripartizione delle risorse destinate dai  contribuenti  non  si
tiene comunque conto delle dichiarazioni dei  redditi  presentate  ai
sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322.  La
somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo'
in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai
sensi del comma 4. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  natura
non regolamentare, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti
ai soggetti aventi  diritto  sulla  base  delle  scelte  operate  dai
contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e  l'economicita'
di  gestione,  nonche'  le   modalita'   di   semplificazione   degli
adempimenti e di tutela della riservatezza  e  di  espressione  delle
scelte preferenziali dei contribuenti. 
  3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione  delle
disposizioni del presente articolo, con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  da   adottare   entro   dieci   giorni
dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono
definite: 
    a) l'apposita scheda  per  la  destinazione  del  due  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le   relative
modalita' di trasmissione telematica; 
    b)  le  modalita'  che  garantiscono  la  semplificazione   degli
adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della  riservatezza
delle scelte preferenziali, secondo quanto  disposto  in  materia  di
destinazione dell'otto e del cinque per mille. )) 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014,  di
9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,  da
iscrivere in apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'art. 11, commi 10 e 11. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4  del  presente
articolo si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi
che si rendono disponibili  per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'art. 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
  (( 6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui  al  comma  4,
non utilizzate al termine dell'esercizio, sono  nuovamente  riversate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni  individuali  e  al
pubblico relative alle destinazioni di cui al  comma  1,  il  partito
politico usufruisce della tariffa postale di cui  all'art.  17  della
legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa puo'  essere  utilizzata
unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. 
  6-ter. Ai maggiori oneri di cui al  comma  6-bis,  determinati  nel
limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel
2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante  utilizzo  di
quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dall'art. 14, commi  1,  lettera  b),  e  2,  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  13  del
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          e successive modificazioni (Regolamento recante  norme  per
          l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza  fiscale
          per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti  d'imposta
          e dai professionisti ai sensi dell'art.  40  del  d.lgs.  9
          luglio 1997, n. 241): 
              "Art. 13. Modalita' e termini  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi. 
              1. I  possessori  dei  redditi  indicati  al  comma  1,
          dell'art. 37, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.
          241, come modificato dal decreto  legislativo  28  dicembre
          1998,   n.   490,   possono   adempiere   all'obbligo    di
          dichiarazione   dei    redditi    presentando    l'apposita
          dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del  4
          e dell'8 per mille dell'IRPEF: 
                a) entro il mese di  aprile  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale; 
                b) entro il mese di  maggio  dell'anno  successivo  a
          quello cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un  CAF-
          dipendenti,  unitamente  alla   documentazione   necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo.". 
              - Si riporta il testo  dei  commi  7,  8  e  8-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8.   Salva   l'applicazione    delle    sanzioni,    le
          dichiarazioni dei  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  e  dei  sostituti  d'imposta  possono
          essere  integrate  per  correggere  errori   od   omissioni
          mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,   utilizzando   modelli
          conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
          riferisce la dichiarazione, non oltre i  termini  stabiliti
          dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 
              8-bis.  Le  dichiarazioni  dei  redditi,   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive  e  dei  sostituti  di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere errori  od  omissioni  che  abbiano  determinato
          l'indicazione di un maggior  reddito  o,  comunque,  di  un
          maggior debito d'imposta o di un  minor  credito,  mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
          non oltre il termine prescritto per la presentazione  della
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi  dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  10
          dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali
          per l'elezione alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica): 
              "Art. 17. Agevolazioni postali. 
              1. Ciascun  candidato  in  un  collegio  uninominale  e
          ciascuna lista di candidati in una  circoscrizione  per  le
          elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire  di  una
          tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non
          superiore a grammi 70, per l'invio di materiale  elettorale
          per un  numero  massimo  di  copie  pari  al  totale  degli
          elettori iscritti nel collegio per i singoli  candidati,  e
          pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione
          per  le  liste  di  candidati.  Tale  tariffa  puo'  essere
          utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la  data
          di svolgimento delle elezioni e  da'  diritto  ad  ottenere
          dall'amministrazione  postale  l'inoltro  dei   plichi   ai
          destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore
          per la distribuzione dei periodici settimanali.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  119  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art.  44
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo): 
              "Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie 
              1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano nei giudizi aventi  ad  oggetto  le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                c-bis) i provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell' art. 5, comma 1,  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  i   consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza,  ai  sensi  dell'  art.  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art. 37 della legge 4 giugno  2010,  n.  96,  compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13  maggio  2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011, n. 106; 
                m-quater) le azioni individuali e collettive  avverso
          le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
          dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo  11  aprile
          2006,  n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
                m-quinquies) gli atti e i provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art.  14
          del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
          1999. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'art. 62, comma 1, e quelli  espressamente  disciplinati
          nel presente articolo. 
              3. Salva  l'applicazione  dell'art.  60,  il  tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
          7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          nei  giudizi  di  appello,  revocazione  e  opposizione  di
          terzo.".