Art. 12 
 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione
della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione
dell'eventuale  procedimento,  le  registrazioni  dei  programmi   in
relazione ai quali sia stata notificata contestazione  di  violazione
di  disposizioni  della  legge  n.  28  del  2000,  del   Codice   di
autoregolamentazione, nonche' di  quelle  emanate  dalla  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi o del presente provvedimento.