Art. 10
Principi generali
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del
Codice, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti
alla registrazione di protocollo e destinati ad altra
amministrazione, adottano i formati e le modalita' definiti nel
presente titolo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del
Codice realizzano nei propri sistemi di protocollo informatico
funzionalita' interoperative con i requisiti di accessibilita' al
sistema di gestione informatica di cui all'art. 60 del testo unico.