Art. 11
Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e delle aree
organizzative omogenee
1. L'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, di
seguito denominato «indice delle amministrazioni», istituito ai sensi
dell'art. 57-bis del Codice, e' destinato alla pubblicazione dei dati
di cui all'art. 12 relativi alle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2 del Codice ed alle loro aree organizzative
omogenee.
2. L'indice delle amministrazioni di cui al comma 1 e' gestito da
un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in grado
di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute
da parte dei soggetti pubblici o privati.
3. Al fine di consentire il corretto reperimento nel tempo delle
informazioni associate ad un documento protocollato, il sistema
informatico di cui al comma 2 assicura il mantenimento dei dati
storici relativi alle variazioni intercorse nell'indice delle
amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee
conseguenti alle variazioni della struttura dell'amministrazione
mittente o destinataria del documento.