Art. 14
Denominazione dell'amministrazione
1. La denominazione dell'amministrazione, di cui art. 12, comma 1,
lettera a), viene allineata alla denominazione registrata
nell'Anagrafe tributaria associata al codice fiscale indicato. A tal
fine, il sistema informatico di gestione dell'indice delle
amministrazioni e' connesso col sistema dell'Anagrafe tributaria.