Art. 15
Modalita' di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni
1. Ciascuna amministrazione aggiorna immediatamente nell'indice
delle amministrazioni ogni modifica delle informazioni di cui
all'art. 12 e la data di decorrenza della stessa.
2. Con la stessa tempestivita' ciascuna amministrazione aggiorna
nell'indice delle amministrazioni la soppressione ovvero la creazione
di una area organizzativa omogenea specificando i dati di cui
all'art. 12, comma 2.
3. Le amministrazioni aggiornano le informazioni di cui ai commi 1
e 2 utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico
di gestione dell'indice delle amministrazioni.