Art. 17
Modalita' di trasmissione dei documenti informatici in cooperazione
applicativa
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 47 del Codice lo
scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo e'
effettuato attraverso messaggi trasmessi in cooperazione applicativa,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° aprile 2008 recante le regole tecniche e di sicurezza per
il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'.