Art. 19
Impronta del documento informatico
1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di protocollo dei
documenti informatici l'impronta di cui all'art. 53, comma 1, lettera
f), del testo unico, va calcolata per ciascun documento informatico
associato alla registrazione di protocollo.
2. La funzione crittografica di hash da impiegare per la
generazione dell'impronta di cui al comma 1 e' definita nella
deliberazione CNIPA del 21 maggio 2009, n. 45, e successive
modificazioni, recante le regole per il riconoscimento e la verifica
del documento informatico.